Cassazione Penale – Decesso del lavoratore autonomo, responsabile il committente per aver fornito una scala inadeguata

La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza  del 07 maggio 2020, n. 13856 ha confermato la condanna del datore di lavoro per aver commissionato l’installazione di una tubatura per l’aria compressa ad un lav0ratore autonomo, che durante il lavoro stava su una scala ad un’altezza superiore ai tre metri da terra, era caduto, ed il decesso era conseguito al trauma cranico riportato.

Il rimprovero mosso all’imputato è stato quello di aver commissionato il lavoro al lavoratore poi deceduto, da svolgersi nei locali della propria azienda, senza aver svolto alcuna preventiva valutazione su cosa sarebbe occorso per eseguire in sicurezza la prestazione richiesta, ed in particolare senza aver fornito al lavoratore uno strumento adeguato (trabattello) per proteggerlo dal rischio di caduta, fornendogli invece una scala palesemente inadeguata per la realizzazione di un lavoro in altezza.

Al contrario la scala utilizzata dal lavoratore, non ancorata, né trattenuta al suolo da altra persona, era risultata inidonea alla lavorazione da compiersi.

Gli Ermellini hanno ricordato che “[…]l’approntamento di misure di sicurezza, e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche, esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro (così Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756).

Si tratta di considerazioni in linea con la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’Impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. 4, n. 23171 del 09/02/2016, Russo, Rv. 26696301). In particolare – e con specifico riferimento ad un caso analogo a quello in esame -, è stato osservato che il committente del lavoratore che presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni da adottare con riferimento al rischio, non specifico, di caduta dall’alto (cfr. Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 26275701)[…]”

Per approfondire:

Consulta la Sentenza sul sito olympus.uniurb.it

Consulta la Sentenza originale sul sito cortedicassazione.it

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